Importante vittoria di Avvocati per Niente per rendere più equo l’accesso agli stranieri al bando per le case popolari
Avvocati per Niente, di cui Cena dell’Amicizia è socio fondatore insieme ad altre associazioni di volontariato, è una associazione milanese di avvocati che offre consulenza e assistenza legale a soggetti con disagio sociale e porta avanti “cause strategiche” che coinvolgano interessi generali di giustizia in particolare nel campo della tutela dei diritti fondamentali e della non-discriminazione (www.avvocatiperniente.it)
Un esempio di causa strategica è quella che Avvocati per Niente ha intrapreso, insieme ad altre associazioni, in riferimento a due requisiti presenti nei regolamenti dei bandi per le case popolari.
Il primo requisito contestato, valido sia per gli italiani che per gli stranieri, richiedeva una permanenza in Regione di almeno 5 anni. Questo requisito però era particolarmente ostacolante per i cittadini extracomunitari perché sono soggetti che presentano una maggiore mobilità interna. La causa avviata da Avvocati per Niente è giunta sino al livello più alto della giurisdizione, vale a dire la Corte Costituzionale. E il Giudice delle leggi a inizio anno, ha dichiarato incostituzionale la normativa sui requisiti, proprio sul punto sollevato dall’associazione. In particolare, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di requisiti che non siano strettamente legati al bisogno della persona che il bando vuole soddisfare ma che appaiano surrettiziamente volti a ostacolare l’accoglimento delle domande.
Il secondo requisito invece prevedeva un aggravio per i soli cittadini extracomunitari ed è stata questa differenza di trattamento tra situazioni omogenee a essere sollevata alla Corte, sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza. Il requisito prevede, per tutti i richiedenti, l’assenza di proprietà immobiliari, al fine di poter concorrere all’assegnazione di una casa popolare. Per il cittadino Italiano però era sufficiente una auto -dichiarazione, per partecipare alla domanda di assegnazione, mentre per i cittadini extracomunitari era richiesta l’allegazione di adeguata documentazione che dimostrasse il non possesso di immobili nel paese di origine e di provenienza. Il requisito in sé sarebbe da rivedere perché, per esempio, molti dei richiedenti non comunitari sono fuggiti dal proprio paese a causa di guerre e povertà e magari, quando sono scappati, erano proprietari di un immobile che hanno dovuto abbandonare. Occorre riflettere come disciplinare questa situazione per evitare, da un lato, abusi del diritto e, d’altro lato, un eccessivo rigore Ma Avvocati per Niente per ora ha iniziato dal tema documentale: è stata contestata la richiesta di allegare una documentazione che attesti la non proprietà e la necessità di farlo nasce dal fatto che in molti casi non è possibile reperirla…per fare un esempio in Egitto non esiste un registro catastale! Inoltre il regolamento prevedeva la dimostrazione di non possesso sia nel paese di origine sia nel paese di provenienza per cui uno straniero arrivato in Italia transitando da un altro paese aveva l’obbligo di allegare una doppia documentazione.
Anche questa richiesta di documenti è stata dichiarata incostituzionale e le Regioni stanno, chi subito chi più lentamente, aggiornando i regolamenti dei bandi rendendoli conformi alla decisione della Corte.